Statuto dell’associazione “Lea Pacini”

Art. 1. E’ costituita in Orvieto, con sede presso l’ex Caserma Piave, Palazzina Comando, l’Associazione per la gestione del Corteo Storico- Città di Orvieto. L’Associazione si intitola “Lea Pacini”.

Art. 2. L’Associazione ha per scopo la gestione del Corteo Storico della Città di Orvieto, secondo la tradizione che si intende salvaguardare ed accrescere con la partecipazione degli Enti Pubblici Istituzionali, quali il Comune di Orvieto, la Provincia di Terni e la Regione dell’UMBRIA.
Altri Enti pubblici e privati nonché privati cittadini potranno partecipare all’Associazione, purchè contribuiscano in modo costante e continuativo al finanziamento dell’Associazione. Gli enti pubblici istituzionali partecipano, tramite loro rappresentanti, al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 10.

Art. 3. L’Associazione non ha fini di lucro; tutela ogni suo diritto ed interesse in ordine all’immagine del Corte Storico utilizzata ovvero utilizzabile attraverso qualsivoglia forma di riproduzione fotografica, cinematografica, televisiva ed editoriale o quantomeno grafica.
Foto e riprese televisive, effettuate da professionisti all’interno degli spazi di pertinenza dell’Associazione, devono essere autorizzate dal Comitato di Gestione, come anche l’uso commerciale delle stesse.

Art. 4. L’Associazione è apartitica e laica; è vietato al suo interno svolgere qualsiasi forma di attività e di propaganda a carattere religioso, politico e sindacale.
Gli Enti che partecipano all’Associazione assicurano alla medesima la assoluta neutralità della gestione, nell’esercizio delle rispettive competenze previste dal presente Statuto.

Art. 5. Costituisce oggetto della gestione l’intero patrimonio pubblico composto da costumi, arredi e corredi, meglio precisati nell’elenco di cui all’allegato A, che, redatto dal Comitato di Gestione, viene controfirmato dagli Enti Pubblici Proprietari.
E’ compito del Comune di Orvieto fornire all’Associazione l’immobile in cui dovranno essere custoditi i costumi, facendosi carico dell’amministrazione ordinaria e straordinaria dello stesso. La scelta dell’immobile dovrà essere, di volta in volta, concordata con il Comitato di Gestione.

Art. 6. Costituiscono il patrimonio dell’Associazione : a) le quote sociali di iscrizione e di rinnovo annuale dei soci ordinari; b) i finanziamenti degli Enti che partecipano all’Associazione; c) i finanziamenti e le sovvenzioni di altri soggetti pubblici e privati; d) i diritti patrimoniali derivanti dalla tutela dell’immagine, di cui alla previsione contenuta nell’art. 3.

Art. 7. Possono diventare soci ordinari dell’Associazione tutti coloro che abbiano partecipato come figuranti al Corteo Storico per sei anni, purchè maggiorenni al momento della domanda, nonché tutti coloro che hanno collaborato e collaborano all’organizzazione del Corteo a titolo gratuito per almeno cinque anni, purchè maggiorenni.
La domanda, previo versamento della quota di iscrizione, è rivolta al Presidente del Comitato di gestione ed è approvata dall’assemblea generale su proposta del Comitato di Gestione.

Art. 8. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea generale dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Comitato di Gestione;
d) il Presidente del Comitato di Gestione;
e) il Collegio dei Decani;
f) il Collegio dei Revisori.

Art. 9. L’associazione si riunisce, almeno due volte l’anno, convocata dal Presidente del Comitato di Gestione nell’Assemblea Generale formata da tutti i soci.
La seduta è valida con la presenza, anche per delega scritta, della maggioranza assoluta degli aventi diritto, in prima convocazione. In seconda convocazione le sedute sono valide qualsiasi sia il numero dei soci presenti.
E’ consentita una sola delega a socio.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi, comprendendosi nel computo anche gli astenuti ed i voti nulli e le schede bianche nel caso di votazione con scrutinio segreto.
Si procede a votazione segreta solo nel caso di votazione su persone.
Presiede i lavori dell’Assemblea il Presidente del Comitato di Gestione; assume le funzioni di segretario, con il compito della redazione del verbale, uno tra i soci scelto dal Presidente.
E’ compito dell’Assemblea :
a) eleggere, nella percentuale residuale, vista la competenza del Collegio dei Decani di cui all’art. 15, penultimo comma, i membri del Comitato di gestione;
b) determinare l’ammontare delle quote sociali, che può essere variato ogni anno;
c) approvare l’ammissione di nuovi soci;
d) provvedere all’espulsione del socio moroso ovvero del socio che abbia contravvenuto al disposto dell’art. 4 nonché di quegli altri soci che abbiano tenuto un comportamento non consono alle finalità del patto associativo;
e) prendere atto della intervenuta decadenza di uno dei componenti del Collegio dei Decani, per l’ipotesi considerata nell’art. 15, 2° comma
f) approvare le modifiche statutarie con le maggioranze previste per le deliberazioni da adottare per la prima convocazione e per la seconda convocazione;
g) approvare la relazione consuntiva dell’attività annualmente svolta presentata dal Comitato di Gestione nonché il bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 10. Il Consiglio di Amministrazione è costituito nelle persone del Sindaco del Comune di Orvieto, del Presidente della Provincia di Terni e del Presidente della Regione, o loro delegati.
I membri del Consiglio non possono rivestire altre cariche nell’ambito dell’Associazione
Il Consiglio è presieduto dal Sindaco del Comune di Orvieto, che lo convoca; delibera a maggioranza assoluta dei votanti, in cui non sono da computarsi gli astenuti.

Art. 11. Compito istituzionale del Consiglio di Amministrazione è fornire all’Associazione le fonti economiche necessarie per la gestione ed il potenziamento del Corteo Storico, specie per quanto concerne la sede, gli arredi ed il rinnovo del patrimonio.
Per gli atti di straordinaria amministrazione, in cui si può concretare tale competenza, il Consiglio di Amministrazione formula una o più proposte che devono essere sottoposte all’approvazione del Comitato di Gestione.
In specifico, sono ritenute, per la loro intrinseca natura, materie da considerarsi statutariamente come espressione di straordinaria amministrazione:
a) nuove manifestazioni che comportino uscite straordinarie del Corteo;
b) la variazione della sede;
c) la costituzione di un archivio documentale;
d) la costituzione di un museo di costumi;
e) forme di promozione e di utilizzazione commerciale relative all’immagine del Corteo;
f) la stipula di contratti di assicurazioni per la copertura dei rischi relativi al patrimonio associativo ed alle persone dei figuranti.

Art. 12. Il Comitato di Gestione è composto di regola di nove membri.
L’Assemblea generale potrà aumentarne la composizione purchè in numero dispari non superiore a 15.
La maggioranza assoluta dei membri è eletta dal Collegio dei Decani ai sensi dell’art. 15, penultimo comma, del presente statuto.
La percentuale residuale dei membri è eletta dall’Assemblea generale tra i soci ordinari, con votazione segreta in cui ogni socio può esprimere tante preferenze quanti sono i consiglieri da eleggere. Il voto segreto per essere valido deve essere irriconoscibile.
In sede di Assemblea Generale votano i soci ordinari, purchè in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso, da corrispondere entro il termine massimo del 30 giugno che precede la data della elezione, mentre non votano i componenti del Collegio dei Decani .
Presiede il seggio elettorale il socio ordinario più anziano in età presente nell’Assemblea generale, coadiuvato dal Segretario e da due scrutatori scelti da lui tra i soci presenti.
Risultano eletti coloro che in graduatoria hanno ottenuto il maggior numero dei voti validi.
I membri durano in carica sei anni solari pieni e sono rieleggibili.
Il Comitato di Gestione elegge nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente con una maggioranza che sia nel contempo assoluta non solo dei votanti ma anche degli aventi diritto al voto. Con la stessa maggioranza elegge il Tesoriere e designa il Direttore artistico, anche tra i non soci.
Il Comitato di Gestione si riunisce con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei votanti, in cui non sono compresi gli astenuti.

Art. 13. Il Comitato di Gestione cura, con piena autonomia funzionale e contabile, tutta l’ordinaria amministrazione dell’Associazione ed in particolare:
a) la manutenzione ordinaria dei costumi e degli arredi;
b) l’ampliamento ed il rinnovo dei costumi;
c) il reclutamento dei figuranti e l’assegnazione dei ruoli agli stessi;
d) l’organizzazione tecnico-logistica della sfilata annuale coincidente con le celebrazioni del Corpus Domini e di eventuali manifestazioni straordinarie;
e) l’organizzazione ed il reclutamento del personale del laboratorio di manutenzione dei costumi;
f) la redazione del prospetto economico e gestionale quale conto economico consuntivo.
Per quanto concerne gli atti di straordinaria amministrazione, di cui si ravvisa l’opportunità per il miglior funzionamento del Corteo Storico, il Comitato di Gestione può formulare proposte da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancata approvazione della proposta avanzata dal Comitato di Gestione, il Consiglio di Amministrazione ha l’obbligo di motivare, in modo congruo e puntuale, la sua delibera negativa.
Il Comitato di Gestione si dota di un proprio regolamento che approva a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 14. Il Presidente del Comitato di Gestione rappresenta ad ogni fine l’Associazione, firma sottoscrivendo tutti gli atti ufficiali, convoca le riunioni dell’Assemblea generale e del Comitato di Gestione, che presiede, formulandone gli ordini del giorno. In caso di sua forzata assenza ovvero per altro fisico impedimento è sostituito temporaneamente dal Vice Presidente, al quale per singoli affari può anche delegare singole funzioni. Dura in carica con lo stesso mandato temporale del Comitato di Gestione, di cui è soggetto rappresentativo. La sua assenza ovvero altro impedimento fisico, che si protraggono oltre tre mesi, ne determina la decadenza e la sostituzione.
Il Presidente è tenuto alla convocazione dell’Assemblea generale ovvero del Comitato di Gestione quando ne abbia fatto richiesta almeno un terzo degli aventi diritto.Il Presidente designa tra i membri del Comitato un Segretario di sua fiducia, che gestisce sotto la sua responsabilità, la segreteria del Comitato di Gestione e della Presidenza.

Art. 15. Il Collegio dei Decani è composto da un numero minimo di quindici membri, che durano in carica tutta la loro vita, fatta eccezione per le ipotesi sub art. 15, 2° comma.
In caso di morte, impossibilità, rinuncia, incompatibilità ovvero decadenza dovuta all’assenza ingiustificata per tre riunioni di uno dei suoi membri, l’Assemblea generale dei soci è chiamata ad integrare il Collegio stesso, secondo le modalità previste dall’art. 9 per l’elezione dei membri del Comitato di Gestione, su di una lista di nominativi, predisposta dal Comitato di Gestione, che ricomprenda tutti i soci che siano stati, per almeno trent’anni, figuranti nel Corteo Storico ovvero che per gli stessi anni abbiano collaborato gratuitamente alla organizzazione del medesimo.
Il Collegio dei Decani elegge la maggioranza assoluta dei membri del Comitato di Gestione, secondo le modalità previste dall’art. 12, 2° comma.
Il Collegio dei Decani ha funzioni di indirizzo e di impulso nei confronti degli altri organi dell’Associazione ed in particolare dell’Assemblea generale, cui è tenuto a denunciare ogni comportamento non conforme ai fini ed al carattere istituzionale propri dell’Associazione.
Componenti del Collegio dei Decani possono far parte del Comitato di Gestione, ma in misura non superiore al 50/% dei suoi componenti.

Art. 16. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti, con un mandato temporale pari a quello del Comitato di Gestione, dal Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio ha il compito di verificare la regolarità contabile della gestione dei fondi pubblici e privati nonché delle quote sociali e di qualsivoglia altro provento, che hanno concorso alla gestione finanziaria del Corteo Storico, secondo il prospetto redatto annualmente quale consuntivo dal Comitato di Gestione, che ha l’obbligo di fornire la più completa documentazione al riguardo, anche su specifica richiesta formulata per iscritto dal Collegio dei Revisori.
Il Collegio, presieduto dal membro più anziano in età, si riunisce in presenza di tutti i suoi membri e delibera a maggioranza assoluta.
Il Collegio, entro due mesi dalla ricezione del prospetto di cui al 2° comma, deve provvedere ad esprimere la sua valutazione sulla puntualità della gestione contabile con relazione scritta, che dovrà essere comunicata e letta nella prima seduta utile dell’Assemblea generale nonché inviata al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato di Gestione entro quindici giorni dalla sua redazione.

Art. 17. Per quanto non previsto dallo Statuto, s’intendono espressamente richiamate tutte le norme contenute negli artt. 36 e ss. del codice civile con specifico riconoscimento alle Associazioni non riconosciute, nonché tutte le norme che nel codice civile disciplinano le persone giuridiche in genere e le Associazioni riconosciute in particolare, in quanto non siano contrastanti od incompatibili con la natura della presente Associazione non riconosciuta.